Art. 5.
(Criteri di attribuzione dell'indennità di inserimento lavorativo).

      1. L'indennità di inserimento lavorativo è erogata al destinatario dell'intervento di politica attiva fino al termine del programma di formazione, ricerca ed inserimento lavorativo cui partecipa o fino all'assunzione dell'interessato con un contratto di lavoro avente durata di almeno sei mesi da parte di un'impresa avente sede nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento comunitario. Ai soggetti di cui all'articolo 3, l'indennità di inserimento lavorativo è erogata sino al compimento del programma stabilito per l'assolvimento

 

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dell'obbligo formativo e di inserimento lavorativo.
      2. Qualora venga individuata una opportunità di impiego a tempo indeterminato per il lavoratore nel corso dello svolgimento del programma, in relazione a quanto previsto dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, da parte di un'impresa avente sede nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento comunitario, al datore di lavoro è concesso un bonus di inserimento lavorativo costituito dall'ammontare delle risorse non attribuite al lavoratore fino al termine del programma in cui è coinvolto.
      3. Il lavoratore che partecipa ai programmi di formazione, ricerca ed inserimento lavorativo e che rifiuta una eventuale offerta di opportunità di impiego, sulla base dei criteri di accettazione di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, perde il diritto all'indennità di inserimento lavorativo, pur mantenendo la titolarità della partecipazione al programma.